Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990
L’art. 2, comma 1°, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., sul procedimento amministrativo prevede che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
L’art. 2, comma 9-bis[1], della medesima legge n. 241/1990, prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica amministrazione individua, nell'ambito delle figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
Il comma 9-ter del predetto art. 2 prevede infine che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
L’esercizio di tale diritto spetta al soggetto titolare di un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento.
Richiede, pertanto, una specifica motivazione, e l’istanza presentata deve riportare tutti i dati e le informazioni necessarie all’individuazione del procedimento non concluso.
COME SI ESERCITA
Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990, devono essere indirizzate al Segretario Generale dell’Ente ed inoltrate in forma cartacea, ovvero a mezzo PEC, agli indirizzi resi noti sul sito web istituzionale dell’Ente.
TUTELA DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di intervento sostitutivo il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, a scelta, attraverso le seguenti modalità:
In forma cartacea, al seguente indirizzo:
COMUNE DI MOLOCHIO - Ufficio del Segretario Generale – Corso XXIV Maggio 25 - 89010 MOLOCHIO (RC)
Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: segretario.molochio@asmepec.it
L’art. 2, comma 1°, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., sul procedimento amministrativo prevede che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
L’art. 2, comma 9-bis[1], della medesima legge n. 241/1990, prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica amministrazione individua, nell'ambito delle figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
Il comma 9-ter del predetto art. 2 prevede infine che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
L’esercizio di tale diritto spetta al soggetto titolare di un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento.
Richiede, pertanto, una specifica motivazione, e l’istanza presentata deve riportare tutti i dati e le informazioni necessarie all’individuazione del procedimento non concluso.
COME SI ESERCITA
Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990, devono essere indirizzate al Segretario Generale dell’Ente ed inoltrate in forma cartacea, ovvero a mezzo PEC, agli indirizzi resi noti sul sito web istituzionale dell’Ente.
TUTELA DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di intervento sostitutivo il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, a scelta, attraverso le seguenti modalità:
In forma cartacea, al seguente indirizzo:
COMUNE DI MOLOCHIO - Ufficio del Segretario Generale – Corso XXIV Maggio 25 - 89010 MOLOCHIO (RC)
Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: segretario.molochio@asmepec.it
[1] 9-bis. L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020, poi così modificato dall'art. 61, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine 28 maggio 2021 61 pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020, poi così sostituito dall'art. 61, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021).
(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020, poi così modificato dall'art. 61, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine 28 maggio 2021 61 pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020, poi così sostituito dall'art. 61, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021).
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